Regolamento della biblioteca

CITTÀ DI COLOGNO MONZESE
Provincia di Milano
SETTORE CULTURA
BIBLIOTECA CIVICA

TITOLO I – FINALITA’ E ORGANI DELLA BIBLIOTECA

Il presente Regolamento della Biblioteca, abroga il precedente, approvato con deliberazione di C.C. n.177 del 27/6/1988 e successive modificazioni n.18 del 30/1/1998, n. 88 dell’8/11/1994 e n.32 del 21/4/1997, ad eccezione di quanto disposto dall’art.17 e fino all’approvazione della Carta dei Servizi.

Finalità dei servizi bibliotecari

Articolo 1

Il Comune di Cologno Monzese istituisce il servizio della Biblioteca Civica nello spirito della Costituzione della Repubblica e della Legge Regionale in materia di biblioteche.

La Biblioteca Civica aderisce al Sistema Bibliotecario di zona contribuendo alla sua attività e seguendo le indicazioni stabilite dai suoi organi istituzionali.

La Biblioteca è un istituto culturale che opera al servizio di tutti i cittadini per offrire la possibilità di:

a) diffondere la pubblica lettura, l’informazione e la documentazione con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle diverse opinioni;

b) favorire la crescita e l’aggiornamento culturale della cittadinanza tramite l’accesso all’informazione e alla documentazione;

c) documentare la storia, la tradizione e il patrimonio culturale locale.

Articolo 2

Per il raggiungimento delle finalità indicate il Comune e la Biblioteca Civica faranno riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale e alla Carta dei servizi prevista dall’art.16 del presente Regolamento.

Gli organi di partecipazione della biblioteca

Articolo 3

L’Amministrazione Comunale assicura il servizio della Biblioteca Civica avvalendosi della propria struttura in collaborazione con gli organi di partecipazione appropriati, nello spirito e nei limiti fissati dalla normativa nazionale e dalla vigente Legge Regionale.

Gli organi di partecipazione della Biblioteca civica sono:

a) l’Assemblea degli iscritti alla Biblioteca

b) la Commissione della Biblioteca

c) il Presidente della Commissione della Biblioteca

d) il Direttore Bibliotecario.

L’assemblea degli iscritti

Articolo 4

Chiunque può iscriversi alla Biblioteca, senza limiti di età e nazionalità, accettando le norme che ne regolamentano il servizio.

Il trattamento dei dati personali è sempre consentito se finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal presente Regolamento e dalla Carta dei servizi.

I dati personali degli iscritti alla Biblioteca saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, fatta eccezione degli indirizzari creati per la promozione delle manifestazioni della biblioteca che sono autorizzati senza limiti di tempo.

L’Assemblea degli iscritti è costituita da tutti i cittadini che hanno richiesto e ottenuto la propria iscrizione alla Biblioteca e abbiano rinnovato l’iscrizione durante l’anno da almeno sette giorni.

E’ compito dell’assemblea degli iscritti:

a) esaminare la relazione consuntiva e il programma annuale proposti dalla Commissione della Biblioteca;

b) eleggere i membri della Commissione della Biblioteca che spettano all’Assemblea.

Articolo 5

L’Assemblea ordinaria degli iscritti verrà convocata dal Presidente della Commissione della Biblioteca o da almeno 1/3 dei commissari o da almeno 1/20 degli iscritti aventi diritto al voto.

La convocazione viene effettuata mediante l’affissione di manifesti o locandine, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’assemblea, indicandovi l’ordine del giorno. Copia della convocazione sarà esposta nei locali della Biblioteca.


Articolo 6

In occasione del rinnovo della Commissione della Biblioteca il Presidente uscente convoca l’Assemblea secondo le modalità specificate dall’art.5.

Hanno diritto al voto coloro che fanno parte dell’Assemblea degli iscritti, che hanno compiuto 16 anni e che sono iscritti da almeno tre mesi.

Le votazioni dell’Assemblea sono effettuate a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese, tranne quello riguardante le persone per cui è richiesto lo scrutinio segreto.

Nel corso dell’Assemblea, si procederà alla presentazione delle candidature e alla illustrazione delle modalità di voto.

L’elezione dei membri della Commissione sarà valida in un’unica convocazione e si procederà senza che sia richiesto un numero minimo di partecipanti.

Il Presidente uscente raccoglie le candidature e ne compone la lista. Forma quindi tra i presenti una commissione elettorale di 3 membri che condurrà le operazioni di distribuzione delle schede per la votazione, raccolta delle schede votate e scrutinio.

Ogni iscritto potrà votare al massimo due nominativi, scelti nella lista dei candidati.

I tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti saranno proclamati eletti dal Presidente e riceveranno comunicazione scritta della nomina. Nel caso si verifichi parità di voti si proclamerà eletto il più anziano, o, nell’ordine, i più anziani, tra i candidati che avranno riportato uguale numero di voti.

La Commissione della Biblioteca

Articolo 7

Ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1985, n 81 è istituita la Commissione della Biblioteca che è costituita da 7 membri così determinati:

  • il Sindaco o l’Assessore delegato, membro di diritto;
  • 3 membri designati dal Consiglio comunale con criterio proporzionale che possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio stesso;
  • 3 membri eletti dall’Assemblea degli iscritti
  • il Direttore Bibliotecario, che partecipa con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo, eventualmente sostituito o coadiuvato dai suoi collaboratori.

I commissari eletti durano in carica 4 anni; quelli nominati durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Tutti i componenti della Commissione possono essere rieletti.

I membri della Commissione della Biblioteca che non partecipano senza giustificazione a tre riunioni consecutive decadono e sono immediatamente sostituiti dagli organi competenti seguendo l’ordine di graduatoria ottenuto nella eventuale votazione effettuata.

Alle riunioni partecipa in modo permanente un rappresentante degli istituti scolastici presenti sul territorio nominato dagli stessi.

Articolo 8

Alla Commissione della Biblioteca spettano i compiti che le sono affidati dal presente Regolamento.

La Commissione di Biblioteca

  • elegge al suo interno il Presidente della Commissione;
  • è organismo propositivo per la preparazione del programma della biblioteca;
  • è organismo consultivo e propositivo in ordine alla definizione degli standard previsti dalla Carta dei servizi della Biblioteca;
  • verifica l’attuazione del regolamento della biblioteca, del programma e degli standard definiti nella Carta dei Servizi della Biblioteca. La commissione di biblioteca può chiedere, qualora lo ritenga opportuno e motivando la richiesta, la misurazione delle prestazioni offerte da singoli servizi in relazione agli standard previsti;
  • presenta all’Amministrazione comunale delle proposte sulla consistenza dell’organico della Biblioteca;
  • raccoglie le esigenze dell’utenza in relazione all’offerta dei servizi e alla politica culturale della biblioteca e se ne fa portavoce.

Articolo 9

La Commissione della Biblioteca è convocata per la prima volta dal Sindaco, ad ogni nuovo mandato, entro 15 giorni dall’elezione di tutti i suoi membri.

Le successive convocazioni sono di competenza del Presidente della Commissione.

La commissione della Biblioteca prende le sue deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e deve essere convocata, almeno ogni due mesi, dal Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi membri, con avviso da recapitarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione, o 24 ore prima in caso di urgenza. Le sedute della Commissione sono pubbliche ed il relativo avviso deve anche essere affisso nei locali della Biblioteca.

Qualora nelle sedute di prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, la Commissione di Biblioteca è convocata in seconda convocazione entro 7 giorni e se formata da almeno 1/3 dei suoi componenti può deliberare a maggioranza semplice.

Le decisioni della Commissione della Biblioteca vengono comunque prese a maggioranza semplice e con voto palese; lo scrutinio segreto è richiesto per votazioni riguardanti persone.

Nella prima riunione la Commissione della Biblioteca elegge il Presidente e il vice Presidente.

Risulta eletto Presidente il membro della Commissione della Biblioteca che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti dei candidati, risulterà eletto il più anziano anagraficamente.

Il Presidente della Commissione Biblioteca

Articolo 10

Il Presidente rappresenta ufficialmente gli iscritti alla Biblioteca e la Commissione nei rapporti esterni e la sua azione è strettamente vincolata alle deliberazioni della Commissione della Biblioteca.

Il Presidente rappresenta la Commissione della Biblioteca nei confronti dell’Assemblea degli iscritti.

Spetta al Presidente svolgere tutti i compiti che gli sono assegnati dal Regolamento ed in particolare:

a) convocare e presiedere l’Assemblea degli iscritti;

b) convocare e presiedere la Commissione;

c) firmare la corrispondenza e gli atti della Commissione;

d) mantenere i collegamenti con le forze culturali politiche e con le istituzioni locali;

e) prendere i provvedimenti di urgenza, salvo ratifica successiva della Commissione.

Il Direttore di biblioteca

Articolo 11

Il Direttore Bibliotecario preposto al Servizio Bibliotecario è responsabile della gestione del Servizio; determina, sulla base degli indirizzi generali fissati dall’Amministrazione, gli obiettivi e i criteri di massima per conseguirli, avvalendosi della collaborazione del personale.

In particolare:

a) esercita le funzioni tecniche, amministrative ed organizzative inerenti all’attività ordinaria della Biblioteca;

b) assicura, anche avvalendosi della collaborazione di altri bibliotecari, le procedure di contenuto tecnico; in particolare svolge le funzioni inerenti all’acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico;

c) è responsabile della consistenza e della conservazione delle raccolte;

d) provvede alle piccole spese attraverso un particolare fondo del quale annualmente rende conto, laddove previsto dai Regolamenti economali;

e) elabora il programma annuale delle attività di promozione della lettura, dei servizi e di aggiornamento professionale e ne cura l’attuazione;

f) elabora periodicamente una relazione tecnico-statistica sul funzionamento del Servizio e la presenta alla Commissione della Biblioteca;

g) adempie tutte le altre funzioni previste dal profilo professionale in pianta organica.

Articolo 12

Il personale della Biblioteca viene inquadrato nei ruoli organici del Servizio Biblioteca alle condizioni e secondo le norme previste per il personale degli altri settori dell’Amministrazione e secondo le norme contenute nella Legge Regionale.

Articolo 13

Annualmente, in tempo utile per la formulazione del bilancio dell’Amministrazione comunale, la Commissione della Biblioteca presenta al Sindaco, tramite l’Assessore competente, la proposta riguardante la composizione numerica e funzionale dell’organico della Biblioteca, sulla base delle necessità dei vari servizi e dello sviluppo previsto nell’anno.

Articolo 14

Il personale della Biblioteca è tenuto a partecipare a corsi o seminari di aggiornamento, organizzati dalla provincia, dalla regione e da altri enti, relativi al servizio svolto dalla Biblioteca civica.

Il personale è tenuto a prestare servizio, se richiesto, anche in ore straordinarie, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 15

L’impiego di eventuale personale volontario che si affianchi a quello di ruolo è regolato da particolari convenzioni stipulate dal Comune.

Il reclutamento esterno del personale destinato al servizio bibliotecario avviene tramite concorso pubblico, i cui requisiti d’accesso sono stabiliti dal regolamento dei concorsi, che prevede la massima valorizzazione dei titoli di studio, scientifici e di servizio, attinenti alle funzioni bibliotecarie.

Carta dei servizi

Articolo 16

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Dirigente della biblioteca in collaborazione con i responsabili dei singoli servizi e di concerto con i Direttori Bibliotecari delle biblioteche aderenti allo stesso Sistema Bibliotecario di zona, predispone la “Carta dei servizi di Biblioteca” che persegue il fine della soddisfazione delle esigenze espresse dall’utente nella ricerca della qualità e dell’economicità del servizio pubblico.

La Carta dei servizi si configura come uno strumento agevole, leggibile e verificabile ad uso del cittadino; individua i fattori di qualità, gli standard di erogazione del servizio e gli strumenti di tutela dell’utente. Essa contiene altresì le indicazioni delle tariffe relative ai vari servizi.

La Carta dei servizi si ispira a principi di eguaglianza, imparzialità, continuità e regolarità del servizio, partecipazione, efficienza e efficacia.

La Carta dei servizi è approvata dalla Giunta Comunale e viene periodicamente aggiornata per adeguarla sia alle esigenze degli utenti che alle condizioni organizzative del servizio.


Articolo 17

E’ istituito un periodo transitorio fino all’entrata in vigore della Carta dei Servizi, che verrà predisposta dalla Conferenza di Servizio del personale della Biblioteca, unitamente alle Biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario di zona ed all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cologno Monzese.

Fino a questa data, restano in vigore finalità e obiettivi stabiliti dall’art.2 e tutte le restanti norme e procedure previste dall’art.20 all’art.69 del precedente Regolamento.

Consiglio Comunale n.64 dell’ 11.12.2000


Restanti norme e procedure ancora vigenti previste nel precedente Regolamento all’art.2 e dall’art.20 all’art.69.

– Art. 2 –  

Per il raggiungimento delle sue finalità la Biblioteca comunale:

  a) propone l’acquisto e provvede alla raccolta ed ordinamento dei libri ed altro materiale di informazione e documentazione secondo gli standard regionali, garantendo la custodia, l’integrità ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e assicurando altresì un servizio di fotoriproduzione dei medesimi;

  b) assicura il reperimento, l’acquisizione, la tutela ed il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonchè dei documenti di interesse locale;

  c) propone e adotta le iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;

  d) promuove l’utilizzo delle raccolte, a mezzo di servizi di lettura e prestito, organizzando altresì servizio di informazione e di guida alla lettura;

  e) stimola gli interessi culturali, collaborando con altri Enti, Associazioni, con la scuola e relativi organi attraverso un programma di attività esteso e diversificato;

  f) attua la cooperazione bibliotecaria associandosi con altri Comuni in un Sistema Bibliotecario Intercomunale.

– Art. 20 –  

Le procedure dell’ordinamento interno sono le seguenti:

  a) incremento (accessione, scambi, doni ed acquisti). Registro cronologico di entrata (R.C.E.);

desiderata; ricerche di antiquariato;

  b) catalogazione (soggettazione, classificazione, tenuta e aggiornamento dei cataloghi);

  c) collocazione (inventari topografici; preparazione dei materiali; produzione, duplicazione ed inserzion delle schede);

  d) conservazione (revisione, rilegatura, macerazione e sottrazione).

  Ognuna delle quattro serie di procedure sopraelencate deve avere una idonea corrispondenza nell’organizzazione interna.

  CAPO 1°   PROCEDURE DELL’INCREMENTO

    – Art. 21 –  

Le raccolte possono accrescersi per acquisti, per doni, per scambi. Le procedure relative all’incremento sono di competenza del bibliotecario.

    – Art. 22 –  

Spetta al Bibliotecario ed ai suoi collaboratori:

  a) ricevere e trattare il materiale accettato in dono e curare i rapporti con i donatori;

  b) esaminare i moduli di proposta acquisto compilati dai lettori;

  c) effettuare le ordinazioni di libri e altri materiali e curare i rapporti con i fornitori della Biblioteca Civica;

  d) ricevere i materiali ordinati; curare le registrazioni nei registri cronologici di entrata; custodire i registri cronologici di entrata;

  e) curare la raccolta delle opere in continuazione, fino al completamento, e la loro registrazione negli appositi schedari;

  f) accertare l’integrità e la buona qualità di tutto il materiale pervenuto.

– Art. 23 –

  REGISTRAZIONE  

I libri e gli altri materiali – opuscoli, periodici, carte, stampe, dischi, audiovisivi e altri materiali acquistati o donati per far parte delle raccolte – devono essere assunti in carico negli appositi registri cronologici di entrata.

  Come ad ogni disco, nastro od oggetto, così ad ogni unità bibliografica deve essere assegnato un distinto numero di registro cronologico di entrata.

  Nei registri cronologici di entrata devono sempre risultare accanto al numero progressivo di ingresso:

– la data di accessione di ogni libro, disco o altro materiale,

– la provenienza (acquisto, scambio o dono) e il nome del fornitore o donatore,

– il prezzo di copertina,

– la collocazione o il simbolo di classificazione assegnati al supporto,

– gli eventuali allegati.  

  – Art. 24 –  

Il numero assegnat, nei registri cronologici di entrata ad ogni libro o supporto audiovisivo entrato a far parte del patrimonio della Biblioteca, deve essere impresso al supporto cui si riferisce.

  Nei libri il numero del registro cronologico di entrata deve essere impresso:

– a tergo delle ultime righe del testo e comunque prima dell’indice;

– negli allegati sulla penultima pagina;

– nei libri a schede sull’ultima scheda;

– nelle stampe, carte geografiche e simili, a tergo e nel centro della carta;

– nei libri con formati strani o materiali particolari (es. libri prescolastici) nel punto ritenuto più opportuno.

  Nei supporti audiovisivi il numero del registro cronologico di entrata deve essere sempre riportato sul contenitore e sugli eventuali allegati ed inoltre:

– nel disco sull’etichetta del lato B e sulla busta che lo contiene;

– nella audiocassetta sull’etichetta del lato B e sul foglio del programma;

– nella videocassetta sul piatto anteriore;

– nel compact disc solo sul contenitore in quanto il supporto non si presta ad etichettatura;

– nella bobina (audio, film, video, ecc.) sulla parte centrale del supporto: sul lato A se è ad unico senso di lettura, sul lato B se è a doppio senso di lettura;

– nelle diapositive, oltre che sul contenitore originale, anche sul caricatore (lineare o circolare) in cui vengono alloggiate.

    – Art. 25 –

  BOLLATURA  

Tutti i volumi e gli stampati, devono essere contrassegnati con un bollo particolare a secco recante il nome della biblioteca. Il bollo deve essere impresso sul frontespizio e nel margine interno di una pagina determinata del testo.

  Anche gli altri materiali audiovisivi devono essere contrassegnati, per quanto possibile senza danno, con il bollo della biblioteca. 

  – Art. 26 –

  DONAZIONI  

Volumi o altri materiali offerti in dono, senza gravami di sorta, alla Biblioteca, sono accettati o respinti dal bibliotecario a sua discrezione dopo averne attestata l’utilità o meno per la Biblioteca stessa. In caso di donazioni di consistenti quantità di volumi, o fondi librari, o intere biblioteche, la decisione sarà presa dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione della Biblioteca e vista una relazione tecnica del bibliotecario.

  La donazione di uno o più volumi, dischi o altro materiale, deve essere accompagnata da lettera scritta debitamente firmata dal donatore. Il bibliotecario comunicherà con lettera agli interessati se la donazione è stata accettata o meno, indicando altresì i numeri di ingresso con cui i materiali sono entrati a far parte del patrimonio della Biblioteca Civica. 

  – Art. 27 –

ACQUISTI  

Il bibliotecario compila periodicamente gli ordini di acquisto libri e materiale audiovisivo, sia in base a cataloghi e annunci pubblicitari, sia in base alle richieste degli utenti ed alle segnalazioni di esperti.

I criteri di scelta sono stabiliti in armonia con i principi annunciati nel Titolo I del Regolamento e garantiti dalla Commissione di Biblioteca.

In caso di urgenza il bibliotecario può effettuare acquisti del suddetto materiale con semplice buono d’ordine e la liquidazione avrà luogo congiuntamente alle rimanenti ordinazioni.  

  – Art. 28 –

PROPOSTE ACQUISTO  

Gli utenti che desiderano proporre l’acquisto di libri o di altro materiale devono servirsi degli appositi moduli dei “desiderata”.

  CAPO 2°   PROCEDURE DELLA CATALOGAZIONE E DELLA CLASSIFICAZIONE

  – Art. 29 –  

La catalogazione delle opere a stampa deve essere condotta secondo le “Regole per la compilazione del catalogo alfabetico per autori delle biblioteche italiane”, dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per informazioni bibliografiche; mentre la catalogazione del materiale sonoro deve seguire il “Codice Internazionale di Catalogazione della Musica vol. V: documenti sonori”, dell’Associazione Internazionale delle Biblioteche Musicali (AIBM).

Ogni variazione alle Regole stabilita dalla varie Commissioni Nazionali deve essere recepita dal Bibliotecario.

  – Art. 30 –  

La soggettazione deve essere condotta sulla base del “Soggettario” elaborato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico, ed ogni altro strumento eventualmente predisposto dagli Organi competenti.

  Il catalogo dei soggetti adottati deve essere disposto nella sala dei cataloghi per il pubblico, come strumento di orientamento per l’accesso agli scaffali aperti.

  Esso è formato da schede recanti le voci a soggetto utilizzate dal catalogatore e, per ogni soggetto, il rinvio in posizioni di classificazione.    

  – Art. 31 –  

Per la classificazione deve essere applicato il sistema Dewey con utilizzazione delle tavole originali nell’edizione più recente.

  Lo schema di classificazione deve essere a disposizione del pubblico in tutte le sale a scaffali aperti; inoltre, su ogni scaffale e ripiano, deve essere approntata apposita segnaletica per facilitare gli utenti nella ricerca dei libri.   

  – Art. 32 –  

Spetta agli incaricati della catalogazione classificazione:

  a) procedere alla compilazione della scheda principale di ogni opera od opuscolo;

  b) procedere alla formazione del soggetto o dei soggetti ed alla sua classificazione e, per i nuovi soggetti curare l’inserzione nell’indice dei soggeti adottati:

  c) compilare il tracciato ed annotare la segnatura a tergo del piatto anteriore del libro;

  d) decidere in quale sezione o fondo l’opera debba essere collocata.

  Analoga procedura deve essere adottata per i dischi, compact disc, audiocassette, videocassette, ecc.  

  – Art. 33 –  

Devono essere a disposione del pubblico per la ricerca e l’utilizzazione del materiale stampato:

a) un catalogo alfabetico per autori;

b) un catalogo alfabetico dei soggetti;

c) un catalogo delle nuove accessioni;

d) un catalogo speciale per i periodici.

  Per le richieste di ascolto dischi e visioni o utilizzo di materiale audiovisivo:

  a) un catalogo alfabetico per autori;

b) un catalogo titoli;

c) un catalogo soggetti.  

  – Art. 34 –  

Qualsiasi trasformazione o interruzione dei cataloghi in uso e qualsiasi decisione di formare nuovi cataloghi deve essere approvata dalla sovrintendenza ai beni librari, dopo l’esame di una relazione presentata dal bibliotecario sulle ragioni tecniche e di servizio pubblico che ne sembrano consigliarla.

  Il bibliotecario è tenuto altresì ad apportare le modifiche riportate nelle varie edizioni della Classificazione Decimale Dewey e tutte le nuove norme di catalogazione stabilite dalle apposite Commissioni Nazionali.  

  CAPO 3°   PROCEDURE DELLA COLLOCAZIONE

    – Art. 35 –  

I libri e gli altri materiali possono essere collocati:

  a) nelle sezioni a scaffali aperti nelle quali l’ordinamento riflette la classificazione;

b) nella riserva e nel magazzino dove il materiale può essere collocato sia secondo la classificazione, sia secondo le segnature fisse;

c) nelle sezioni speciali.

  I dischi, le videocassette od ogni altro documento sonoro, devono essere collocati nella Fonoteca a scaffali chiusi, con un sistema di classificazione stabilito dal bibliotecario o dal conduttore della Fonoteca, seguendo, per quanto possibile, le norme nazionali e internazionali in materia, l’uso invalso presso simili istituzioni italiane e le necessità dell’utenza. 

  – Art. 36 –  

Spetta all’incaricato della collocazione:

  a) in base agli elementi della scheda principale, provvedere alla collocazione delle opere e degli altri materiali; 

b) in base al tracciato produrre, a mezzo di duplicazione meccanica, tutte le copie che in aggiunta alla scheda principale sono necessarie per formare:

1 – l’inventario topografico generale (I.T.G.)

2 – il catalogo generale alfabetico

3 – il catalogo soggetto

4 – gli eventuali cataloghi speciali

5 – tutti gli inventari, cataloghi, repertori ritenuti necessari per l’ordinamento e l’utilizzazione dei fondi;

  c) curare l’inserzione delle schede nei vari cataloghi;

  d) preparare i libri, dischi e altri materiali per gli scaffali, e cioè:

1 – annotare la segnatura sul dorso, a mezzo di etichetta, secondo il metodo e nei colori delle varie sezioni etichettando anche la sovracoperta editoriale;

2 – proteggere le copertine facilmente deteriorabili con carta adesiva;

3 – preparare le schede di prestito dei singoli libri riportando alcuni dati indicati nella scheda principale;

  e) provvedere alla collocazione delle opere negli scaffali o nelle vetrine delle nuove accessioni. 

  – Art. 37 –  

L’incaricato della collocazione cura la formazione e l’aggiornamento dell’inventario topografico generale. Le schede che compongono i cataloghi devono essere del formato internazionale e devono essere assicurate agli schedari con meccanismo di blocco comandato a chiave.

  CAPO 4°   PROCEDURE DELLA CONSERVAZIONE    

– Art. 38 –  

Spetta all’incaricato della conservazione del materiale:

  a) eseguire le revisioni periodiche in tutte le sezioni a scaffali aperti, sia per rettificare eventuali errori di ricollocazione, sia per rilevare eventuali mancanze;

  b) provvedere, tramite l’apposito personale, a far eseguire le operazioni periodiche di spolveratura di tutte le attrezzature ed i piccoli restauri;

  c) preparare il materiale da affidare ai legatori e gli elenchi relativi;

  d) estrarre dagli scaffali, per lo scarto e la sostituzione, i volumi logorati dall’uso, per i quali l’opera del legatore sarebbe antieconomica o inutile, e consegnarli al bibliotecario per l’esame e le decisioni del caso;

  e) assicurare la manutenzione dei cataloghi ad uso pubblico.  

  – Art. 39 –  

Il programma delle revisioni deve essere predisposto in modo che tutto il materiale sia sottoposto a revisione, a riscontro con gli inventari, almeno una volta ogni tre anni.

  Per le sezioni a scaffali aperti, la revisione dovrà essere eseguita almeno una volta all’anno; la rettifica per eventuali errori di collocazione deve essere settimanale.  

  – Art. 40 –  

Nel corso delle operazioni, e occasionalmente quando se ne riscontri la necessità, spetta al bibliotecario decidere sulla opportunità di eliminare o sostituire le opere logore.

  TITOLO V   L’USO PUBBLICO    

– Art. 41 –  

La biblioteca pubblica comunale organizza i seguenti servizi:

  a) per i ragazzi:

– una sala di prestito a scaffali aperti,

– una o più sale di lettura,

– una sezione libri prescolastici,

– una sezione libri in lingua originale,

– una sezione riviste,

– un bollettino delle nuove accessioni, specificamente rivolto ai ragazzi, elencante le novità pervenute recentemente in biblioteca, con eventuali note e indicazioni di lettura,

– attività di animazione del libro;

  b) per adulti:

– più sale di prestito a scaffali aperti,

– più sale di consultazione e di studio,

– una sezione emeroteca,

– una sezione di libri in lingua originale,

– una sezione di storia locale,

– un bollettino delle nuove accessioni , elencante le novità pervenute recentemente in biblioteca, con eventuali note e indicazioni di lettura, itinerari bibliografici, notizie sulle attività della biblioteca,

– vetrina novità;

  c) per tutti:

– un servizio di distribuzione,

– un servizio di prestito,

– un servizio di informazione,

– consulenza e guida alla lettura,

– un servizio di fonoteca,

– un servizio di fotocopiatura a pagamento,

– un servizio di prestito direttamente a domicilio per anziani e portatori di handicap (in presenza di una sufficiente domanda per questo tipo di servizio),

– attività culturali di vario genere correlate alla funzione propria della biblioteca di diffusione della lettura e dell’informazione, del libro e del documento.  

  – Art. 42 –  

Le principali procedure dell’uso pubblico sono le seguenti:

  a) definizione delle condizioni dell’uso (categorie di frequentatori, orario, norme di comportamento);

  b) procedura del prestito.

  CAPO 1°   DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DELL’USO      

1°) Categorie di frequentatori:

  – Art. 43 –  

Chiunque può accedere alla biblioteca per utilizzare il patrimonio librario ed i servizi secondo le modalità stabilite dalla Commissione.  

  – Art. 44 –  

L’età per essere ammessi all’utilizzo di determinate sezioni sarà stabilita dalla Commissione.

   2°) Orario:

  – Art. 45 –  

Gli orari di apertura della biblioteca e della fonoteca sono fissati dall’Amministrazione Comunale su proposta della Commissione della Biblioteca. L’orario di apertura deve essere comunque determinato in modo da consentire a tutti i gruppi della comunità cittadina di utilizzare i servizi.  

  – Art. 46 –  

Anche i periodi annuali di chiusura vengono fissati dall’Amministrazione Comunale su proposta della Commissione della Biblioteca, anche in base alla programmazione di inventari o revisioni del patrimonio.   

3°) Norme di comportamento:  

-Art. 47 –  

I frequentatori sono tenuti a lasciare nel vestibolo ombrelli, soprabiti, borse e ogni altro impedimento che possa ingombrare tavoli e sedie e rendere più difficile l’opera di vigilanza del personale addetto; deve pertanto essere assicurato un servizio di ricovero borse a mezzo di contrassegni da attuarsi con personale commesso.  

  – Art. 48 –  

I frequentatori devono osservare un contegno tale da non recarsi vicendevolmente disturbo. E’ ovviamente vietato fare segni o annotazioni di qualunque tipo sui libri e sugli altri materiali, a pena di eventuali sanzioni pecuniarie di cui all’art. 49.

L’utente dovrà altresì attenersi a tutte le altre norme di comportamento che verranno disposte dal bibliotecario, sentita la Commissione Tecnica.  

  – Art. 49 –  

Chi danneggia materiale o arredi della biblioteca o della fonoteca è tenuto a rispondere del danno, sia sostituendo le cose danneggiate o perdute con altre identiche, sia versandone il valore nella misura determinata dal bibliotecario o, per le cose di maggior pregio dalla Commissione della Biblioteca.  

In caso di ritardo nella consegna del libro preso in prestito, l’utente qualora inadempiente dopo il trentunesimo giorno di ritardo è tenuto al pagamento di una multa per ogni giorno di ritardo accumulato a partire dalla scadenza del periodo di prestito fino al momento della restituzione.    

  CAPO 2°

  PROCEDURA DEL PRESTITO    

– Art. 50 –  

Chiunque può iscriversi al prestito per ottenerne libri ed altri materiali, con le limitazioni e le cautele stabilite dal bibliotecario e dalla Commissione Tecnica.

  Tutti gli iscritti possono avere in prestito uno o più libri contemporaneamente per un periodo di 30 giorni rinnovabili, anche telefonicamente, se il libro non è stato prenotato da altri utenti. 

  – Art. 51 –  

Il Bibliotecario, o i suoi collaboratori, all’atto dell’iscrizione rilasciano all’utente una tessera valida fino al 31 dicembre dell’anno in corso che conferisce la facoltà di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

  In caso di smarrimento della tessera di iscrizione l’utente che richiede il duplicato è tenuto al pagamento di una cifra stabilita dall’Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese.  

  – Art. 52 –

  La Biblioteca Civica, oltre ai singoli utenti, può dare in prestito libri, o gruppi di libri e materiale audiovisivo, alle scuole cittadine o ad altri settori comunali su richiesta scritta.

  Gli Enti che richiedono il prestito sono garanti della conservazione del materiale e si impegnano al rimborso delle spese in caso di danni; tale clausola deve risultare sugli appositi moduli di prestito.

  I limiti qualitativi e quantitativi e la durata dei prestiti a scuole od altri Enti, sono fissati a giudizio del bibliotecario, in relazione alla disponibilità ed ai bisogni.

      TITOLO VI   LE SEZIONI SPECIALI    

– Art. 53 –  

Si considerano “Sezioni speciali” in quanto vi si applicano particolari procedure di ordinamento e uso, le seguenti:

1) sezione della storia locale,

2) sezione chiusa dei manoscritti ed autografi, dei libri rari e pregevoli, delle stampe,

3) sezione del materiale periodico,

4) sezione ragazzi,

5) fonoteca – videoteca.  

  – Art. 54 –  

Il materiale della sezione chiusa deve essere consegnato ai richiedenti in base a richiesta scritta compilata in apposito modulo.  

  – Art. 55 –  

Tutto il materiale della sezione chiusa è escluso dal prestito a domicilio fuorchè in casi eccezionali a discrezione del bibliotecario.  

  – Art. 56 –  

Le opere che interessano gli studi di storia locale, devono essere collocate nella sezione della storia locale con una classificazione più particolareggiata.

    – Art. 57 –  

Anche il materiale della storia locale deve essere utilizzabile per mostre e iniziative culturali.

    – Art. 58 –  

Le opere della sezione storia locale sono ammesse al prestito a domicilio.

Sono esclusi dal prestito, naturalmente, le opere e gli opuscoli che presentano carattere di rarità.  

  – Art. 59 –  

Tutto il materiale della sezione periodici è di norma escluso al prestito, fuorchè in casi particolari a discrezione del bibliotecario.

Per quanto attiene l’uso dei quotidiani e riviste la Commissione della Biblioteca sarà impegnata a svilupparne la diffusione con possibilità di studi e confronti. 

  – Art. 60 –  

Il servizio di lettura organizzato nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica dovrà essere impostato tenendo presente le specifiche esigenze della fascia di età (o per le diverse fasce di età) dell’utenza cui è rivolto. Ciò vale per le caratteristiche dell’arredamento, per quelle della classificazione e collocazione, e per le modalità di comportamento cui gli utenti sono tenuti. Deve essere istituito anche un apposito settore per i bambini di età prescolare.

– Art. 61 –  

Nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica potranno essere organizzate attività di animazione del libro, letture guidate, giochi o altre attività aventi come fine la promozione e la diffusione della lettura. In particolare per singole classi si effettueranno visite guidate, negli orari in cui la Biblioteca è chiusa al pubblico, per presentare i servizi della Biblioteca ed i meccanismi di ricerca di un testo tramite i cataloghi.

  Dette attività fanno parte integrante del servizio di pubblica lettura per ragazzi erogato dalla Biblioteca Civica, e potranno essere rivolte a scolaresche, gruppi di lettura, oppure ai frequentatori della Biblioteca negli orari di apertura.  

  – Art. 62 –  

Nell’ambito dei servizi di carattere specialistico organizzati dalla Biblioteca Civica, viene erogato quello di Fonoteca.

  Il servizio consiste in:

a) attività di ascolto individuale nell’ambiente della Fonoteca,

b) attività di ascolto collettivo, in orari concordati, per gruppi organizzati, scolaresche, ecc.,

c) servizio di consulenza e guida all’ascolto, anche tramite materiale appositamente preparato,

d) attività di vario genere legate a specifiche richieste dell’utenza, o comunque a esigenze divulgative e didattiche. 

  – Art. 63 –  

Può accedere al servizio di Fonoteca chiunque, purchè iscritto alla Biblioteca Civica. La tessera di iscrizione alla Biblioteca sarà contrassegnata in quanto caso anche con il timbro della Fonoteca.  

  – Art. 64 –

  Per l’orario di apertura al pubblico del servizio di Fonoteca si fa riferimento, in linea generale, all’art. 45 del presente Regolamento.

  Orari particolari per visite guidate e ascolto collettivo, di cui alla lettera b) dell’art. 62 saranno concordati con l’ufficio biblioteca.  

  – Art. 65 –  

Il materiale audio della sezione Fonoteca è di norma escluso dal prestito, mentre il materiale audiovisivo (videocassette, diapositive , ecc.), con le relative attrezzature per l’utilizzo (proiettore, videoregistratore, ecc.) può essere prestato per uso didattico, solo su precisa richiesta scritta in cui vengono specificate la destinazione d’uso e il periodo di prestito. 

  – Art. 66 –  

In futuro potrà verificarsi l’opportunità di concedere in prestito ordinario il patrimonio in dotazione alla Fonoteca. Tale servizio verrà regolato secondo norma da stabilirsi con apposito atto deliberativo.  

  – Art. 67 –  

Visto il carattere specialistico del servizio, l’Amministrazione Comunale potrà affidare incarichi di consulenza a personale esperto per tutti i problemi relativi all’incremento del patrimonio, suo utilizzo, alla catalogazione del materiale sonoro e a particolari iniziative di diffusione e divulgazione della cultura musicale. 

  – Art. 68 –  

L’automazione delle funzioni di catalogazione, prestito, acquisizione libraria, potrà portare a modifiche dell’iter procedurale descritto negli articoli precedenti. In ogni caso verrà fatto riferimento alle scelte compiute nell’ambito del SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano e gli indirizzi regionali e provinciali in materia.  

  – Art. 69 –  

Qualunque modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Comunale previo parere espresso a maggioranza qualificata dalla Commissione della Biblioteca e parere dell’Assemblea degli iscritti.